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Ordinanza — n. 5594/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic challenges and lack of minimum statutory penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5594/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Paolo Varia against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant challenged the failure to determine the penalty at the minimum statutory level, but the court found these arguments generic and insufficient to constitute a valid ground for appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic censure regarding the lack of minimum statutory penalty determination without specific grounds, and the appellant is liable for costs and fines.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic censure minimum statutory penalty procedural costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARIA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 14/01/1995 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Paolo Varia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono volte a contrastare la mancata determinazione della pena nel minimo edittale con rilievi del tutto generici e malgrado non avessero costituito motivo di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il residente