Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and failure to raise specific statutory arguments at lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Daniela Di Franco inadmissible due to generic and repetitive grounds regarding factual errors and sentencing. The court noted that the specific complaint concerning Article 131-bis of the Penal Code was not raised during the appellate proceedings and thus could not be introduced here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the lower court, or if new statutory complaints were not deduced in the prior instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCO DANIELA nato il 10/10/1984 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Di Franco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti — concernenti l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa l'imputata e il trattamento sanzionatorio — sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro generica, non era stata dedotta in appello e, quindi, non può essere proposta in questa sede per la prima volta; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente