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Ordinanza — n. 5592/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to raise recidivism and Article 385 arguments at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5592/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments regarding Article 385 of the Penal Code and recidivism were not raised during the appellate proceedings. The appellant, Tommaso Maria Bertolino, failed to include these specific legal grounds in his second-instance submission, rendering them untimely. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 60 c.p.: Arguments concerning the application of Article 385 of the Penal Code and recidivism must be explicitly raised in the appeal; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism argument timing Article 385 Penal Code failure to raise in appeal procedural default criminal law cause di esclusione esclusione del rinvio motivo rilevante d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 385, last paragraph, of the Penal Code
Art. 60 of the Penal Code
Art. 604 of the Code of Criminal Procedure
Constitutional Court Judgment No. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO TOMMASO MARIA nato a PALERMO il 11/11/1980 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tommaso Maria Bertolino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 385, ultimo comma, cod. pen. e l'applicazione della recidiva, non sono consentiti in quanto non dedotti in appello; ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024.