Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging generic mitigating circumstances without positive elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Gianluca D'Onofrio inadmissible because the challenges raised were not permitted in a legitimacy proceeding. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, while the court noted the lower court's decision was well-motivated and consistent with the absence of positive elements required under the modified Article 62-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible in a legitimacy proceeding if the lower court's decision is sufficiently motivated and based on the lack of positive elements required by the amended statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO GIANLUCA nato a TARANTO il 21/10/1977 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; tr OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Gianluca D'Onofrio, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento al difetto di elementi positivamente valorizzabili, che non risulta in contrasto con l'esclusione della contestata recidiva, afferente a un piano valutativo diverso, e che è in linea con i prìncipi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Papini e altri, Rv. 260610 - 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il President