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Ordinanza — n. 5586/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds and lack of agreement on probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5586/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Demarino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Demarino challenged his acquittal and the lack of reasoning regarding a request for short-term home detention, arguing these were valid grounds for review. The court ruled that the appeal was inadmissible because the cited reasons did not fall within the exclusive categories permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure, and the request for probation was not part of the agreement between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The appeal against a judgment rendered under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is admissible only for specific grounds, and appeals based on other grounds or regarding measures not subject to agreement are inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 448 Code Criminal Procedure short-term home detention acquittal challenge grounds court costs and fine sanzione sostitutiva condono delle spese procedurali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; ritenuto che la deduzione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; ritenuto che la deduzione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMARINO MICHELE nato a MOLA DI BARI il 09/09/1981 avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da Michele Demarino avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile, perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato il mancato suo proscioglimento e il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di concessione della pena sostitutiva breve della detenzione domiciliare, sono non consentiti — con riguardo al mancato proscioglimento e manifestamente infondati quanto alla residua censura; considerato, infatti, che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; ritenuto che la deduzione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non rientra tra quelle proponibili; rilevato che al ricorrente è stata applicata una pena superiore a quattro anni di reclusione, ostativa alla concessione della pena sostitutiva innanzi indicata e non oggetto dell'accordo delle parti; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Co