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Ordinanza — n. 5585/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming erroneous application of Art. 334 Penal Code regarding vehicle seizure sale.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5585/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mario Iacono inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Iacono argued that the sale of the seized vehicle did not hinder judicial control, citing the Court of Appeal's findings. The court rejected this as a mere repetition of arguments already dismissed on the merits, noting that the lower court correctly applied precedent regarding obstacles to execution.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; Art. 388 cod. pen.: An appeal seeking a re-evaluation of probative sources to challenge the sale of seized property is inadmissible if it merely reproduces grievances already adjudicated by the trial court, which correctly applied the rule that the crime is constituted even without material removal if it creates procedural obstacles.

Parole chiave

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Art. 334 Penal Code Art. 388 Penal Code inadmissible appeal seized property sale procedural obstacles repetition of grievances judicial control condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 334 cod. pen.
Art. 388 cod. pen.
pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata), che si è conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo cui il reato di cui all'art. 388 cod. pen.
art. 334 cod. pen
art. 388 cod. pen
pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata), che si è conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo cui il reato di cui all'art. 388 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11717 del 30/01/2024, Bove
(Sez. 6, n. 11717 del 30/01/2024, Bove, Rv.
Sez. 6, n. 32704 del 17/04/2014, Falcone
286179 01; Sez. 6, n. 32704 del 17/04/2014, Falcone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACONO MARIO nato a ALGHERO il 02/04/1963 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Mario Iacono avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile perché il motivo con cui il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 334 cod. pen., asserendo che la intercorsa compravendita del veicolo sequestrato non avrebbe in alcun modo reso impossibile e neppure difficoltoso il controllo sul bene medesimo, tant'è che la Polizia giudiziaria era riuscita agevolmente a reperire il nominativo della nuova proprietaria del veicolo e ad appurare che quest'ultimo era stato regolarmente assicurato per la r.c.a., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata), che si è conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo cui il reato di cui all'art. 388 cod. pen.

è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, e ciò anche senza una materiale "amotio". (Sez. 6, n. 11717 del 30/01/2024, Bove, Rv. 286179 01; Sez. 6, n. 32704 del 17/04/2014, Falcone, Rv. 260338 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che la vendita della cosa pignorata fosse inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest'ultimo sarebbe stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non sussistendo ragioni di esonero — della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così