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Ordinanza — n. 5584/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected on recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Elhadji Bara Diop inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's decision regarding recidivism and sentence determination, but the court found these arguments were merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Turin. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and dismissed it while imposing financial liability on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are repetitive of those already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Repetitive Arguments Inadmissibility of Appeal Recidivism Determination Sentencing Review Court of Cassazione Procedural Economy recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ELHAD3I BARA (CUI 0463MMX) nato il 06/04/1995 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elhadji Bara Diop avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, concernenti l'applicazione della recidiva e la determinazione della pena, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello ha motivato in ordine al fatto che il nuovo delitto era sintomatico della più accentuata colpevolezza e capacità a delinquere dell'imputato e ha affermato che la pena era congrua, tenuto conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere del medesimo imputato); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente