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Ordinanza — n. 5582/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5582/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5582/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONCAS FABIO nato a GENOVA il 28/01/1990 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Concas avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; considerato che il motivo, afferente all'omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità, atteso che la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti specifici del ricorrente e, quindi, della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente e, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente che la condotta non era grave e che occorreva valutare complessivamente la vicenda e le sue condizioni socio economiche, in tal modo non confrontandosi in modo adeguato con la motivazione della pronuncia impugnata; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 5582/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.; considerato che il motivo, afferente all'omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità, atteso che la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti specifici del ricorrente e, quindi, della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente e, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente che la condotta non era grave e che occorreva valutare complessivamente la vicenda e le sue condizioni socio economiche, in tal modo non confrontandosi in modo adeguato con la motivazione della pronuncia impugnata; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie concorso materiale di reati rifiuto del servizio militare concussione mancanza di disciplina convivente di fatto

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONCAS FABIO nato a GENOVA il 28/01/1990 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Concas avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; considerato che il motivo, afferente all'omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità, atteso che la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti specifici del ricorrente e, quindi, della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente e, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente che la condotta non era grave e che occorreva valutare complessivamente la vicenda e le sue condizioni socio economiche, in tal modo non confrontandosi in modo adeguato con la motivazione della pronuncia impugnata; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 1