Italian Court dismisses appeals as they repeat merits arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants inadmissible. The appellants argued that the lower court incorrectly affirmed criminal liability and failed to apply specific mitigating circumstances or statutory minimums. The court rejected these claims because they merely reiterated legal arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely repeat legal arguments already examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TROVATO ALFIO nato a CATANIA il 24/06/1965 TROVATO AGATINO nato a CATANIA il 15/01/1963 PITERA SALVATORE nato a CATANIA il 04/12/1966 FIDUCIA GINO nato a CATANIA il 18/09/1983 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Alfio Trovato, Agatino Trovato, Salvatore Piterà, Gino Fiducia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati (tutti gli imputati hanno dedotto motivi relativi all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 numero 4 cod. pen. in prevalenza sulle contestate aggravanti; alla mancata applicazione del minimo della pena.
Alfio Trovato ha censurato anche l'affermazione della responsabilità per il reato di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata con l'aggiunta che vi è in atti la querela sporta da Vincenzo Scaglione il 24 giugno 2020 negli uffici del Commissariato di Avola); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso