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Ordinanza — n. 5579/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as grounds were already fully examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Butrico and Gioia inadmissible. Both defendants argued against their criminal convictions and sentencing, citing issues regarding subjective intent, lack of full proof, and insufficient mitigating circumstances. The court ruled that these arguments merely repeated points already thoroughly analyzed and rejected by the appellate court, rendering them inadmissible under the law.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 378 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds raised merely replicate arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without presenting new legal issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiteration of rejected grounds subjective intent requirement mitigating circumstances denial Court of Cassazione procedure sanzioni penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 378 c.p.p.
art. 378 cod. pen
art. 582 cod. pen
Butrico ha dedotto motivi relativi all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUTRICO FABIO nato a RAVENNA il 04/09/1980 GIOIA ALESSANDRO GIUSEPPE nato a TARANTO il 14/06/1991 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Alessandro Giuseppe Gioia e Fabio Butrica avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati (Gioia ha dedotto censure relative: all'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto ex art. 378 cod. pen. contestatogli; al mancato raggiungimento della prova piena della sua colpevolezza; al mancato riconoscimento dell'omessa integrazione dell'elemento soggettivo del reato; al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla richiesta di riduzione della pena entro il minimo edittale.

Butrico ha dedotto motivi relativi all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché alla mancata rideternninazione della pena entro il minimo edittale) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 7 a 11 per Butrico e pagine da 11 a 14 per Gioia); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso