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Ordinanza — n. 5578/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing and recidivism at the merits stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5578/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Montauro's appeal inadmissible because the challenged issues concerned sentencing and recidivism. The lower court's decision was upheld as sufficiently motivated and based on a proper examination of defense arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the recognition of generic mitigating circumstances, the application of recidivism, or the determination of the penalty, provided the contested judgment is sufficiently motivated and adequately examines the defense's submissions.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism application generic mitigating circumstances sentencing determination merits stage challenge sufficient motivation procedural costs esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pagina tre della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
pagina tre della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAURO VINCENZO nato a CATANIA il 03/05/1985 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Vincenzo Montauro, è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva e la determinazione della pena, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina tre della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr idente