Court dismisses appeal on theft charges, ruling factual disputes lack sufficient evidence for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ruslan Erokhin inadmissible regarding theft charges involving a stolen engine. The appellant argued against the court's finding of illicit origin without adequately addressing the territorial court's reasoning regarding missing invoices and the engine's damaged condition. The court rejected the request for a re-evaluation of evidence, stating such disputes fall outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments on facts are inadmissible when the disputed issues concern the evaluation of evidence or the reconciliation of contradictory facts, which are matters for the trial court's discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EROKHIN RUSLAN nato il 07/12/1994 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Ly/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ruslan Erokhin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorrente ha censurato la ritenuta provenienza delittuosa del motore, oggetto di ricettazione, senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale, secondo cui l'imputato non aveva alcuna fattura di acquisto del pezzo, che si presentava evidentemente abraso e non rispondeva al modello originale, e ciò si spiegava esclusivamente con la provenienza delittuosa del bene, del cui possesso, peraltro, il medesimo imputato non aveva fornito una ragionevole spiegazione; considerato che le doglianze sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il President