Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments seek factual re-evaluation outside judicial review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fabrizio Fagnano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments merely requested a re-evaluation of evidence regarding drug trafficking, which falls outside the scope of judicial review. Consequently, the court affirmed the lower court's findings based on objective evidence like drug quantity, packaging tools, and cash found on the premises.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 75 d.P.R. n. 309/90: Appeals seeking a re-evaluation of factual evidence or alternative interpretations of probative sources are inadmissible as they exceed the scope of judicial review and constitute mere criticism of the lower court's assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAGNANO FABRIZIO nato a CAMPOBASSO il 14/10/1991 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Fagnano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla mancata assoluzione per uso personale ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/90 già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si è evidenziato che deponevano nel senso della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta: la divisione di parte della stessa; il rinvenimento addosso all'imputato di dosi già pronte ad essere cedute a terzi; la diversa tipologia di sostanze possedute, così da soddisfare un'ampia pletora di assuntori; la circostanza che proprio la droga già confezionata in tre involucri fosse detenuta dall'imputato all'esterno della sua abitazione; il rinvenimento nelle medesime circostanze di una notevole somma di denaro in banconote di diverso taglio; la detenzione presso l'abitazione anche di strumenti idonei al confezionamento delle singole dosi); rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (cfr.
Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01, secondo cui la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.