Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alberto Lucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply Article 131-bis of the Penal Code and the denial of general mitigating circumstances, arguing for a lighter sentence. The court rejected these arguments as repetitive, noting that the appellate court had already thoroughly examined and dismissed these specific points with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of those already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCI ALBERTO nato a NAPOLI il 15/05/1976 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Lucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, concernenti la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello ha motivato in ordine al difetto sia dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., essendosi al cospetto di condotte non occasionali ma abituali, sia di elementi positivi valorizzabili al fine della concessione delle attenuanti generiche, e ha altresì aggiunto che la pena doveva ritenersi congrua e adeguata all'offensività del fatto e alla personalità dell'imputato); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme