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Ordinanza — n. 5572/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific legal grounds and factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5572/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Abdelilah Chafik inadmissible and ordered him to pay court costs. Chafik complained of his non-acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code but failed to provide the specific legal reasons and factual elements required by Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that an appeal must explicitly contrast the contested decision with the specific grounds of dissent, which Chafik did not do.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it fails to specify the legal grounds and factual elements supporting the request, as the essential function of an appeal is the argumentative critique of the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific legal grounds requirement factual elements necessity Article 581 Code of Criminal Procedure Article 591 Code of Criminal Procedure failure to cite reasons court costs award difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFIK ABDELILAH nato a SKHIRAT( MAROCCO) il 15/12/1978 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdelilah Chafik avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 -01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; rilevato che il ricorrente si è limitato a lamentare il suo mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a base delle sue deduzioni; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid