Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to fact qualification under Art. 73 DPR 309/90.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Ciuffreda inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's failure to qualify facts under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/90, arguing for a specific legal characterization of the drug offense. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the appellate court adequately reasoned that the high purity and quantity of drugs, combined with encrypted communications and cryptocurrency payments, demonstrated significant criminal context rather than minimal offensiveness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; The challenge to the qualification of facts under this provision is inadmissible if the appellate court has correctly applied principles regarding minimal criminal offensiveness based on qualitative and quantitative data and specific operational circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIUFFREDA ANTONIO nato a CAMPOBASSO il 19/11/1997 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Ciuffreda avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni ostative all'invocata riqualificazione, avendo fatto riferimento «alle elevate quantità di droga dall'inusuale grado di purezza, detenute dall'imputato, acquistate su canali informatici che, lungi dall'essere estranei a contesti malavitosi, rappresentano uno dei possibili ambiti di operatività, peraltro assai insidioso: tutti i contatti, infatti, venivano tenuti con messaggistica criptata e la sostanza pagata a mezzo di criptovaluta con conseguenti assai maggiori difficoltà da parte delle forze dell'ordine di individuazione dei relativi canali»; considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr.
Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così