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Ordinanza — n. 5569/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely re-litigates facts already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5569/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ivo Lopa against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to qualify a crime under Article 73 of the Customs Code as attempted, seeking a re-evaluation of evidence. The court rejected this, noting the argument merely reproduced previously dismissed criticisms and fell outside the scope of cassation review regarding factual re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/90; Cassation appeals are inadmissible when they seek a re-evaluation of material facts or evidence already adequately examined and decided by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited customs code attempted crime scope of cassation review repetition of prior arguments detenzione di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309/90
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 73 d.P.R. n. 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPA IVO nato a MELFI il 15/08/1971 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivo Lopa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancata qualificazione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 come tentato, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 202