Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual credibility outside judicial review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly assessed the credibility of witness Moschella and failed to logically reconstruct the facts. The court rejected this, stating that re-evaluating witness credibility and factual reconstruction falls outside the scope of cassation review, which is limited to legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 360 n. 4 c.p.p.: The court holds that challenges to the credibility of witnesses or the logical reconstruction of facts by the trial judge are excluded from cassation review and do not justify the reopening of the case.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POCOROBA GAETANO ANGELO nato a CATANIA il 02/10/1994 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Angelo Pocoroba avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del teste Moschella, che avrebbe invece effettuato una ricostruzione del fatto non logica, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2