Criminal appeal dismissed as grounds challenge evidence re-evaluation outside cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lorenzo Nicoletti inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant challenged the conviction and the refusal of an expert report, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims because they sought to re-read probative sources, a task reserved for the trial judge and excluded from cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts, limiting its review to legal errors and excluding grounds that merely request a new reading of probative sources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI LORENZO nato a COSENZA il 21/04/1997 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Nicoletti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati ascrittigli, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il rigetto della richiesta di disporre perizia, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3, 4, 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 20