Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5561/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5561/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Vincenzo Stranieri's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the arguments regarding mental state and mitigating circumstances were merely reiterations of issues already properly evaluated by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because the requested re-evaluation of evidence fell outside the scope of judicial review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal liability are limited to reviewing the application of law and the existence of specific defects; arguments seeking a re-evaluation of factual evidence or alternative readings of probative sources are inadmissible as they exceed the scope of the judicial review.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial review scope criminal appeal inadmissibility factual evidence re-evaluation mitigating circumstances denial mental state defense perizia psichiatrica insufficiente prove psichiatriche prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANIERI VINCENZO nato a GIRIFALCO il 14/10/1954 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Stranieri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente e il diniego delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha affermato che la documentazione prodotta dalla difesa — attestante un episodio acuto isolato risalente a sei mesi prima dei fatti per cui si procede e di cui non vengono in alcun modo dedotti e illustrati lo specifico nesso con il reato in contestazione e la possibile incidenza con lo stato mentale al momento dello specifico episodio — era insufficiente a dimostrare una condizione di infermità incidente al momento del fatto e, quanto alle attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla pericolosità della condotta e alla non trascurabile entità dei precedenti, ostativi alla concessione delle menzionate circostanze); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis