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Ordinanza — n. 5560/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds seek re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5560/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Massimiliano Pizziconi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of responsibility for crimes was based on police officer statements that were merely reactions to his prior conduct and lacked proof of multiple people involved. The court rejected this, noting the statements were offensive reactions made in the presence of other detainees while the officer performed official duties, and that the appeal merely reproduced grievances already properly addressed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal seeking a re-evaluation or alternative reading of evidentiary sources is inadmissible if it is merely a reproduction of grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance within the scope of judicial review.

Parole chiave

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inadmissible appeal judicial review scope re-evaluation of evidence procedural costs criminal liability violenza contro le autorità atti impugnabili atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMILIANO nato a ROMA il 30/12/1970 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; A OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Pizziconi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i delitti ascrittigli, essendo le espressioni state pronunciate come reazione alla pregressa attività dell'agente di polizia penitenziaria e non essendovi prova della presenza di più persone, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato aveva usato violenza e minaccia "mentre" il pubblico ufficiale compiva un atto di ufficio, al fine di opporsi ad esso, e che le frasi erano offensive e state pronunciate alla presenza anche di tre detenuti); ritenuto che anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, trova adeguata risposta nei rilievi svolti nella sentenza impugnata (cfr. pagina 4); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci