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Ordinanza — n. 5559/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it reiterates already rejected grievances and exceeds admissible review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mohammed Farhane inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to admit witness Felice Giambarresi and the attribution of criminal liability under Article 337 of the Penal Code. The court rejected these arguments because they merely repeated grievances already properly addressed and dismissed by the Court of Appeal, falling outside the scope of admissible cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 337 cod. pen.: An appeal that merely reiterates grievances already decided by the court of first instance without raising new admissible grounds is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grievances scope of cassation Article 337 penal code witness admission refusal credito contestato udienza fallimentare opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARHANE MOHAMMED nato il 28/06/1984 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 7' OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohammed Farhane avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che con il motivo con cui è stata censurata la mancata ammissione del teste Felice Giambarresi è stata reiterata la medesima doglianza che ha trovato corretta risposta da parte della Corte di appello (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ascrittogli, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso