Cassation court dismisses appeal as it exceeds jurisdictional review limits and re-evaluates evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court found this request exceeded the scope of cassation review. The court upheld the lower court's decision because the evidence assessment was already properly examined and the appellant's arguments were merely repetitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts, dismissing appeals that merely request a new reading of probative sources already scrutinized by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCHI FRANCESCO nato a BARI il 19/05/1967 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Genchi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui le dichiarazioni liberatorie di Cosimo Genchi, fratello dell'imputato, non potevano essere ritenute attendibili); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2