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Ordinanza — n. 5556/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior inadmissibility and lack of specific grounds for recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5556/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued against a finding of criminal responsibility and recidiva, but the court noted these grounds were either repetitive of already rejected arguments or lacked specificity regarding the concrete case. Furthermore, the court ruled that raising prescription issues after an inadmissible appeal is legally impossible, citing established jurisprudence that inadmissibility precludes reviewing non-punishability grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen. The inadmissibility of a cassation appeal precludes the formation of a valid challenge relationship and bars the court from examining causes of non-punishability, such as prescription, which must be raised before the appeal becomes inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal recidiva aggravante prescrizione reato sindacato di legittimità spese processuali prove acquisite illegalmente registrazione clandestina di conversazioni accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 129 cod. proc. pen
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
Sez. U, n. 23428 del 2/3/2005
217266 - 01; conformi, Sez. U, n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
231164 - 01, e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSUMMA DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 27/06/1966 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; t OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Assumma avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui al capo B), è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che il motivo sulla recidiva è privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a richiamare i presupposti necessari per l'applicazione dell'aggravante, senza alcun riferimento al caso concreto; rilevato che il motivo sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), che sarebbe maturata in appello, essendo decorsi sei anni dalla pronuncia di primo grado, è manifestamente infondato, avendo il ricorrente trascurato di considerare che è stata applicata la recidiva infraquinquennale e reiterata, che eleva il termine di prescrizione del reato ad anni 8 e mesi 4, che rispetto alla data della sentenza di primo grado non era decorso alla data della pronuncia di secondo grado; considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01; conformi, Sez. U, n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01, e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 — 01); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec