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Ordinanza — n. 5555/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging generic mitigating factors without legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5555/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the censure against the lack of generic mitigating factors was not permitted under the law in a finality proceeding. The contested judgment was found sufficiently motivated and logically reasoned regarding the defendant's confession. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in finality proceedings are inadmissible if censure challenges the non-acknowledgment of generic mitigating factors when the judgment is sufficiently motivated and adequately examines defensive arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating factors finality proceeding censure sufficiently motivated judgment confession evaluation obbligo di comparizione all'udienza accertamento medico incompleto prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pagina tre della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
pagina tre della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONE GIANPAOLO nato a MESSINA il 01/08/1988 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive relative alla confessione resa (cfr. pagina tre della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente