Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding conditional sentence revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Casagrande Patrik inadmissible for manifestly unfounded grounds. The applicant challenged a lower court order revoking two conditional sentences, arguing an error in the application of the law. The Court held that the execution judge correctly applied legal requirements for revocation, noting that the second suspension was the third one granted without the judge being able to notice the procedural limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and the appellant is condemned to pay court costs and a fine.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE PATRIK nato a GALLARATE il 04/09/1993 avverso l'ordinanza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 giugno 2024 il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca - nei confronti di Casagrande Patrik - di due decisioni concessive del beneficio della pena sospesa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Casagrande Patrik, deducendo erronea applicazione di legge.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, il giudice della esecuzione ha correttamente applicato i presupposti di legge per la revoca del beneficio, con chiara e congrua motivazione, posto che ol requisito della identità di indole riguarda le sole contravvenzioni e che la seconda sospensione condizionale oggetto di revoca era stata concessa per la terza volta, senza che il giudice avesse potuto avvedersi del superamento dei limiti di cui all'art.164 comma 4 cod.proc.pen. . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.