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Ordinanza — n. 5551/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding execution order revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5551/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe D'Inverno inadmissible for manifestly unfounded reasons. The applicant challenged a lower court's refusal to revoke an execution order issued by the Public Prosecutor for a crime involving aggravated circumstances. The court ruled that the execution order was legally valid because the underlying offense met the criteria for immediate enforcement under specific penal provisions, rendering the applicant's arguments without merit.

Regesto Legislator

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Art. 4 bis ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against an execution order is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the order's validity depends on the statutory classification of the offense rather than comparative circumstances.

Parole chiave

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execution order revocation inadmissible appeal manifestly unfounded grounds aggravated circumstances penal procedure costs sospensione di pena aggravamento della pena proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 bis ord. pen.
Nessuna valenza può darsi - a tal fine - al giudizio di comparazione tra le circostanze di opposto segno, posto che ciò che rileva al fine di ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 4 bis ord.pen.
Art. 628 comma 3 cod. pen.
è la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod.pen., pur se bilanciata ai sensi dell'art.
Art. 69 cod. pen.
628 comma 3 cod.pen., pur se bilanciata ai sensi dell'art. 69 cod.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 628 comma 3 cod.pen
è la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod.pen., pur se bilanciata ai sensi dell'art.
art. 69 cod.pen
628 comma 3 cod.pen., pur se bilanciata ai sensi dell'art. 69 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n. 20796 del 12.04.2019
Sez. I n. 20796 del 12.04.2019, rv 276312).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'INVERNO GIUSEPPE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 07/04/1989 avverso l'ordinanza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 luglio 2024 il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da D'Inverno Giuseppe, tesa ad ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione emesso dal PM in data 11 giugno 2024 o comunque la sua sospensione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -D'Inverno Giuseppe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, l'ordine di esecuzione è stato emesso senza sospensione, come ritenuto dal G.E., in modo del tutto legittimo, atteso che riguarda un reato ricompreso nell'elenco di cui all'art.4 bis ord.pen. . Nessuna valenza può darsi - a tal fine - al giudizio di comparazione tra le circostanze di opposto segno, posto che ciò che rileva al fine di ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 4 bis ord.pen. è la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod.pen., pur se bilanciata ai sensi dell'art. 69 cod.pen. ( v. Sez. I n. 20796 del 12.04.2019, rv 276312). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. e Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside