Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper attempt to re-evaluate factual responsibility points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nicosia Gianluca Gabriel inadmissible because it sought an impermissible re-evaluation of factual responsibility points. The appellant challenged the lower court's confirmation of his liability for illegal possession and trafficking of weapons, arguing violations of law and lack of mitigating circumstances. The court ruled that such appeals are inadmissible when they merely request a new assessment of facts without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they constitute improper attempts to re-evaluate factual points of the decision on the merits without new legal arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA GIANLUCA GABRIEL nato a CATANIA il 07/05/1997 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; - I IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 18 ottobre 2023 la Corte di Appello di Catania ha confermato - quanto alla affermazione di responsabilità - la sentenza emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Catania il 23 luglio 2020, con diversa e più favorevole determinazione della pena. Con dette decisioni Nicosia Gianluca Gabriel è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Nicosia Gianluca Gabriel deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di responsabilità ed in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglianze in fatto dirette ad ottenere una - non consentita - rivalutazione di punti della decisione di merito congruamente argomentati. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden