Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-legal grounds and failure to raise specific appeal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Dema Denis inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued for evidence re-evaluation and absorption of detention, but the court found these to be factual disputes or arguments not properly raised in the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when it is based on non-legal grounds or when arguments raised in the appeal do not correspond to those presented in the appeal judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMA DENIS nato il 10/06/1990 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ,a)-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 19 aprile 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato - nei confronti di Dema Denis la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Noia. Con dette decisioni è stata ritenuta la responsabilità di Dema Denis per i reati di lesioni aggravate - capo a - e porto di un'arma comune da sparo - capo b- (fatti avvenuti in Acerra il 19 novembre 2017).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione nelle forme di legge - Dema Denis deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si rappresenta in particolare che in riferimento al capo a) vi sarebbe erronea valutazione delle fonti di prova e in riferimento al capo b) andava ritenuto l'assorbimento della detenzione nel porto. Si contesta inoltre la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. Ed invero, quanto alle doglianze relative al capo a) si tratta di motivi in fatto, a fronte di motivazione del tutto congrua e quanto al capo b) si tratta di doglianza non proposta con i motivi di appello. Anche in punto di determinazione della pena la motivazione espressa in sede di merito è del tutto congrua. In particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorato alla considerazione delle modalità del fatto e al giudizio negativo sulla personalità, senza vizi logici o giuridici. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres