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Ordinanza — n. 5508/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of counsel signature and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5508/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant rather than by a registered defense attorney. The appellant argued for the review of the lower court's order, but the court noted the violation of specific procedural articles requiring a special bar member's signature. Consequently, the court rejected the petition without examining the merits and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The court may declare an appeal inadmissible de plano if it lacks the mandatory signature of a registered defense attorney, rendering the procedural requirements unmet.

Parole chiave

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procedural inadmissibility lack of counsel signature de plano dismissal special bar member court costs and fine difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 827/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 37385/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bledar Troja nato in ALBANIA il 12/07/1987 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5508/2025 Roma, lì, 10/02/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO