Italian Supreme Court dismisses appeal against prison release measures due to insufficient scientific personality assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Gabriel Skana, challenged the refusal of alternative detention measures, arguing for a review of his past criminal record. The court rejected these arguments, stating that the lower court properly exercised its discretionary authority based on inadequate scientific observations regarding the appellant's personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 176 c.p.s.; Art. 177 c.p.s.: The court of surveillance's discretion in granting alternative detention measures is autonomous and cannot be reviewed on appeal if the decision is adequately motivated by insufficient scientific personality assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 822/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 37348/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Skana Gabriel nato in ALBANIA il 24/08/1996 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione di misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l’esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce – in piena autonomia rispetto alle valutazioni operate in altre sedi giudiziarie – alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati ed assorbenti riferimenti alle insufficienti risultanze dell’osservazione scientifica della personalità condotta in istituto di pena, specie in punto di revisione critica del passato deviante;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5506/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO