Italian Supreme Court dismisses prison conditions appeal as the 90-day transfer order deadline has passed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the 90-day deadline for the prison administration to execute the transfer order had expired. The detainee argued that the delay caused further rights violations and requested a commissioner to oversee the situation. The court ruled that the transfer order remained fully effective and binding, rendering the appeal's interest in challenging the delay moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 5, Ord. pen.; Art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.: When a judicial order for prisoner transfer is issued to remedy detention conditions, the appeal becomes inadmissible if the statutory execution period expires without the order being fulfilled, as the transfer order remains binding.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 817/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 37324/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Salhi Mohamed Ali nato in TUNISIA il 22/01/1989 avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti; esaminato il ricorso;
Premesso che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in accoglimento del reclamo avanzato da Mohamed Ali Salhi ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., accertata l’inosservanza da parte dell’Amministrazione delle disposizioni di ordinamento penitenziario relative allo stato di conservazione, all’igiene e alla salubrità degli ambienti all’interno della casa circondariale di Firenze Sollicciano, in attuale e grave pregiudizio del diritto del detenuto ad un trattamento conforme a dignità ed umanità, ordinava all’Amministrazione medesima: - di avviare gli interventi strutturali (di efficientamento energetico, sostituzione di infissi, adeguamento degli impianti igienico-sanitari e ulteriore necessaria manutenzione straordinaria) idonei a far cessare l’anzidetto pregiudizio;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5505/2025 Roma, lì, 10/02/2025 - di dotare la camera di pernottamento del reclamante di acqua calda; - di provvedere all’adeguata disinfestazione dei locali e del vestiario in uso all’interno dello stabilimento; - di provvedere agli incombenti indicati entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento; - di dislocare il reclamante, scaduto inutilmente tale termine, in altra sezione del medesimo istituto di pena, o in diverso istituto, ove gli fossero garantite condizioni minime di vivibilità;
Rilevato che Mohamed Ali Salhi, assistito dal suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in questione, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione; che il ricorrente in particolare si duole della moratoria di novanta giorni, accordata dal giudice a quo all’Amministrazione per riparare alla patente menomazione dei suoi diritti di detenuto e di uomo, e prospetta, quale conseguenza inevitabile di ciò, l’ulteriore e ingiusto aggravamento della sua illegale situazione detentiva; che il ricorrente denuncia, altresì, la mancata nomina di un Commissario ad acta, a fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione;
Dato atto che il ricorso è stato presentato il 23 ottobre 2024 presso la cancelleria del Tribunale di sorveglianza, ed è quindi pervenuto a questa Corte, che ne ha calendarizzato la trattazione per la data odierna con la massima sollecitudine consentita dallo stato dei suoi ruoli; Ritenuto che, alla data odierna, il termine di novanta giorni, assegnato per l’adempimento all’Amministrazione penitenziaria, è ormai decorso, e, fatto salvo l’avvenuto ripristino di condizioni adeguate di detenzione, l’ordine giudiziale di trasferimento del ricorrente in diversa sezione o in diverso istituto, che risultino confacenti, è perfettamente efficace e vincolante, apparendo evidentemente satisfattivo della posizione soggettiva fatta valere in giudizio; che, sotto questo assorbente profilo, deve ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, posto che la nomina del Commissario ad acta è adempimento che potrà essere richiesto e adottato (art. 35-bis, comma 5, Ord. pen.) solo all’esito della eventuale inesecuzione della statuizione giudiziale di trasferimento;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO