Cassation court dismisses appeal against refusal of home detention for a justice collaborator due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the refusal of home detention for a justice collaborator. The lower court denied the request based on the need for internal observation to verify the defendant's remorse. The Supreme Court ruled that the arguments failed to challenge the exercise of judicial discretion granted by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16-novies d.l. n. 8 del 1991; The court established that appeals challenging the refusal of home detention for justice collaborators must provide legal grounds to contest the discretionary power exercised by the surveillance magistrate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 804/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 37239/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lauria Gaetano nato a NAPOLI il 11/04/1994 avverso l'ordinanza del 09/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso – con riferimento alla mancata concessione della detenzione domiciliare in deroga, in favore di collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991 – deduce ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l’esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata motivato con argomentati riferimenti alla necessità di un supplemento di osservazione intramuraria funzionale alla dimostrazione del conseguito «ravvedimento»;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5501/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO