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Ordinanza — n. 5500/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding seized axe as evidence for personal injury offense due to factual assessment by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the seized axe could not be used as evidence for the personal injury offense, claiming the lower court's factual assessment was flawed. The court rejected this, noting that the lower court properly evaluated the object's consistency through witness testimony, making such factual censure inadmissible in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; Factual assessments regarding the nature of seized objects used as evidence in personal injury offenses are conclusive and cannot be re-examined on appeal if supported by witness testimony.

Parole chiave

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personal injury offense seized object evidence factual assessment review legality judgment appeal witness testimony validity violazioni della legge sulle armi oggetto pericoloso infrazioni contro i beni culturali

Disposizioni normative citate

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Art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 803/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 37238/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rega Nicola nato a NAPOLI il 29/12/1981 avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di Napoli Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso;

Ritenuto che esso espone, in tema di utilizzabilità per l’offesa alla persona della mazza in sequestro, e quindi in ordine alla configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo, censure assertive, reiterative e di puro fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, tenuto conto che la reale consistenza dell’oggetto è stata congruamente valutata dal giudice a quo tramite la prova testimoniale assunta; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5500/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO