Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic assertions on bail and minor fact leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of criminal liability regarding Article 76, paragraph 4, of Legislative Decree 159/2011, arguing against the possibility of providing bail and claiming the offense lacked minor particular leniency. The court rejected these arguments as generic, repetitive, and merely factual assertions unsuitable for a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011; Appeals based on generic assertions regarding bail conditions or the lack of minor particular leniency are inadmissible in the Court of Cassation as they do not raise substantive legal issues.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 793/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 37101/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Milano Fabio nato a BARI il 25/02/1993 avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte d'appello di Bari Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso espone, in tema di ritenuta possibilità dell’imputato di adempiere all’obbligo cauzionale, e di negata lieve particolare tenuità del fatto, censure genericamente assertive, reiterative e di puro fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5498/2025 Roma, lì, 10/02/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO