Ordinanza — n. 5495/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 780/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36980/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Elefante Antonio nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/06/1949 avverso l'ordinanza del 08/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 5495/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 780/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36980/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Elefante Antonio nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/06/1949 avverso l'ordinanza del 08/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 780/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36980/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Elefante Antonio nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/06/1949 avverso l'ordinanza del 08/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;
Ritenuto che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente, come dal giudice a quo ineccepibilmente ritenuto, anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente partecipazione al programma rieducativo, rivelandone la mera apparenza (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021 Tabet, Rv. 280522-01;
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428-01); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5495/2025 Roma, lì, 10/02/2025 che ciò vale, a maggior ragione, rispetto alle trasgressioni costituenti reato, le quali, alle condizioni stabilite dal terzo comma dell’art. 54 Ord. pen., sono causa potenziale di revoca della liberazione anticipata già concessa, e in pari tempo causa impeditiva alla concessione del beneficio in precedenza non richiesto, spettando in tal caso alla magistratura di sorveglianza procedere al corrispondente apprezzamento di negativa incidenza delle condotte criminose nella richiamata chiave retrospettiva (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498-01), come nel caso di specie ineccepibilmente avvenuto;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO