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Ordinanza — n. 5493/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as prosecution remains procedable under new 2021 law extending appeal terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5493/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, rejecting the claim that the prosecution had become time-barred. The appellant argued the action was unprocedable, but the court found that under the September 2021 law, the appeal term began on October 19, 2021, and was extended to three years. Consequently, the prosecution was still valid, rendering the appellant's legal objection infounded.

Regesto Legislator

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Art. 344-bis c.p.p.; Art. 2, comma 4 e 5, legge 134/2021: When acts under Art. 590 c.p.p. arrive before the new law's entry into force, the appeal term starts from the law's date and is extended to three years, preventing the action from becoming time-barred.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory limitation period procedural time limits art 344-bis c.p.p. legge 134/2021 termine di revisione restituzione del termine estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 344-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che, diversamente dall’assunto del ricorrente, l’azione penale non era affatto divenuta improcedibile, ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., nel corso del giudizio di appello; che, in effetti, laddove alla data di entrata in vigore della legge 27 settembre 2021, n.
Art. 590 cod. proc. pen.
Art. 2, comma 4 e 5, legge 134/2021
d.lgs. n. 159 del 2011
75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;
art. 344-bis cod. proc. pen
Ritenuto che, diversamente dall’assunto del ricorrente, l’azione penale non era affatto divenuta improcedibile, ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., nel corso del giudizio di appello; che, in effetti, laddove alla data di entrata in vigore della legge 27 settembre 2021, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4272 del 07/12/2021
ex Sez. 5, n. 4272 del 07/12/2021, dep.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 773/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36926/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Roberto Fabio nato a TRANI il 04/03/1978 avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d'appello di Bari Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;

Ritenuto che, diversamente dall’assunto del ricorrente, l’azione penale non era affatto divenuta improcedibile, ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., nel corso del giudizio di appello; che, in effetti, laddove alla data di entrata in vigore della legge 27 settembre 2021, n. 134, siano già pervenuti al giudice dell’impugnazione gli atti trasmessi ai sensi dell’art.590 cod. proc. pen. (come verificatosi nel caso di specie), si rendono congiuntamente applicabili i commi 4 e 5 dell’art. 2 della legge citata, a mente dei quali il termine per la definizione dell’impugnazione inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge suddetta (19 ottobre 2021), e il termine stesso è elevato, in relazione all’appello, alla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5493/2025 Roma, lì, 10/02/2025 misura di tre anni (arg. ex Sez. 5, n. 4272 del 07/12/2021, dep. 2022, Cammarota, § 1 del Considerato in diritto); che il ricorrente non apporta elementi utili alla riconsiderazione di tale ultimo profilo di diritto, sicché la relativa contestazione si profila manifestamente infondata;

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO