Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific facts supporting claim of mitigating circumstances under Art. 62-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific factual elements supporting the claim for mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The appellant argued the lower court failed to adequately consider these circumstances, but the court noted no concrete facts were presented to substantiate the request. Consequently, the appeal was rejected as argumentatively defective, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging insufficient motivation for denying mitigating circumstances is inadmissible if the appellant fails to specify the concrete factual elements required to support such recognition.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 770/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36909/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pastore Nicola nato a MODUGNO il 08/03/1984 avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte d'appello di Bari Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso deduce l’assenza di adeguata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., senza tuttavia prospettare quali fossero gli elementi concreti che avrebbero potuto sorreggerne il riconoscimento, la cui mancata considerazione possa, in questa sede, effettivamente rilevare quale vizio argomentativo della sentenza impugnata; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, stante il difetto di specificità delle sue deduzioni, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5492/2025 Roma, lì, 10/02/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO