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Ordinanza — n. 5491/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5491/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5491/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 767/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36860/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Foria Danilo nato a NAPOLI il 24/08/1998 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Napoli Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5491/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che esso contiene censure totalmente generiche, sia in ordine alla configurabilità del reato che al diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5491/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena cosa generica condono delle spese procedurali deduzione per spese motivazione inadeguata delle censure costituzionali cauzione per le spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Ritenuto che esso contiene censure totalmente generiche, sia in ordine alla configurabilità del reato che al diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 767/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36860/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Foria Danilo nato a NAPOLI il 24/08/1998 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Napoli Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso;

Ritenuto che esso contiene censure totalmente generiche, sia in ordine alla configurabilità del reato che al diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5491/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO