Ordinanza — n. 5489/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 757/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36670/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Othomane Semi nato a MAZARA DEL VALLO il 07/05/1989 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del TRIBUNALE di Marsala Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 188 disp. att. cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5489/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 757/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36670/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Othomane Semi nato a MAZARA DEL VALLO il 07/05/1989 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del TRIBUNALE di Marsala Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 757/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36670/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Othomane Semi nato a MAZARA DEL VALLO il 07/05/1989 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del TRIBUNALE di Marsala Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;
Ritenuto che il giudice a quo si è attenuto all’esatto principio di diritto, secondo cui, in sede di esecuzione, è radicalmente inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento, che sia stata presentata senza l’osservanza dello schema procedimentale delineato dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. (a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall’art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l’eventuale suo dissenso), atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5489/2025 Roma, lì, 10/02/2025 della predetta richiesta non ammettono alternative (da ultimo, Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138-01); che le censure del ricorrente sono dunque manifestamente infondate, perché reiterative di questione di diritto correttamente impostata e risolta;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO