Ordinanza — n. 5484/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 737/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36380/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Akhalmosulishvili Otar nato in GEORGIA il 16/04/1985 avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIUDICE DI PACE di Bari Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, T.U. imm.; esaminato l’atto di impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5484/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che quest’ultimo espone, in tema di negata particolare tenuità del fatto e di dosimetria della pena, censure assertive, reiterative e di puro fatto, che non possono trovare cittadinanza nel giudizio di legittimità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5484/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 737/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36380/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Akhalmosulishvili Otar nato in GEORGIA il 16/04/1985 avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIUDICE DI PACE di Bari Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, T.U. imm.; esaminato l’atto di impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso;
Ritenuto che quest’ultimo espone, in tema di negata particolare tenuità del fatto e di dosimetria della pena, censure assertive, reiterative e di puro fatto, che non possono trovare cittadinanza nel giudizio di legittimità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5484/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO