Italian Supreme Court dismisses appeals against second-instance sentencing agreements for lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals by three defendants inadmissible de plano. The defendants argued for a lack of reasoning regarding their criminal liability or the substitution of detention, but the court held that judges accepting a sentencing agreement need not justify the crime's configuration or acquittal causes. Furthermore, the court ruled that second-instance judges cannot unilaterally substitute detention with alternative sanctions without an explicit party request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The second-instance judge accepting a sentencing agreement is not required to provide reasoning on the configurability of the crime or statutory acquittal causes, and cannot substitute detention with alternative sanctions ex officio absent an explicit party request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 732/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36290/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Cavazza Devis, nato a MEZZOLOMBARDO il 19/12/1974 Garbin Nicolls, nato a CONEGLIANO il 05/03/1995 Vago Stefano, nato a MONTEBELLUNA il 18/11/1980 avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte d'appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi; Premesso che essi si dirigono avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599- bis cod. proc. pen.; Rilevato che i ricorsi degli imputati Garbin e Vago risultano genericamente proposti per il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla loro penale responsabilità; Ritenuto, tuttavia, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di concordato sulla pena, non deve motivare sulla configurabilità del reato, sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., o su profili CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5483/2025 Roma, lì, 10/02/2025 comunque diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01);
Rilevato che il ricorso dell’imputato Cavazza verte sulla mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, in luogo della pena detentiva ridotta oggetto dell’accordo con il pubblico ministero e recepita dal giudice; Ritenuto che tale prospettazione configura un non consentito tentativo di rimettere in discussione il concordato; che, d’altra parte, il giudice, in detta sede, non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 01);
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO