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Ordinanza — n. 5481/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5481/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5481/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 727/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36090/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Puddu Samuele nato a ORISTANO il 11/11/1988 avverso la sentenza del 28/05/2024 della Corte d'appello di Bologna Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine, tra l’altro, al reato di cui all’art. 707 cod. pen.; esaminato il ricorso;

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 5481/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che esso espone, in tema di giustificatezza della destinazione degli oggetti atti allo scasso censure assertive, reiterative e di puro fatto, che non possono trovare cittadinanza nel giudizio di legittimità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5481/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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confisca di beni sanzioni pecuniarie pena accessoria infrazioni contro i beni culturali bene sequestrato distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 727/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36090/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Puddu Samuele nato a ORISTANO il 11/11/1988 avverso la sentenza del 28/05/2024 della Corte d'appello di Bologna Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine, tra l’altro, al reato di cui all’art. 707 cod. pen.; esaminato il ricorso;

Ritenuto che esso espone, in tema di giustificatezza della destinazione degli oggetti atti allo scasso censure assertive, reiterative e di puro fatto, che non possono trovare cittadinanza nel giudizio di legittimità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5481/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO