Italian court dismisses appeal on criminal continuity, ruling execution judge's factual assessment is unassailable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's decision regarding criminal continuity. The lower court found the defendant's acts were occasional and temporally distant, rejecting the argument that the same type of violation alone proves a continuous criminal design. The court ruled that excluding a single prior deliberation was a logical evaluation firmly anchored in the facts and not subject to revision on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.; Art. 61 c.p.: The execution judge's assessment of criminal continuity, based on the occasional nature and temporal distance of acts, constitutes a factual evaluation that is unassailable in terms of legality and cannot be overturned by the appellate court.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 726/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36009/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Boccia Giuseppe nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/07/1979 avverso l'ordinanza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di Torre Annunziata Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo dell’occasionalità e della temporale distanza delle condotte delittuose in pretesa continuazione, ennesime manifestazioni di radicata tendenza a delinquere, senza che l’omogeneità del tipo di illecito (violazione del regime di sorveglianza speciale di p.s.) possa indurre, di per sé sola, a diversa conclusione; che l’esclusione, nella specie, di un’anticipata e unitaria deliberazione è dunque frutto di apprezzamento che, all’evidenza, risulta incensurabile in sede di legittimità;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5480/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO