Italian Supreme Court dismisses appeal as lower court correctly applied law on white weapon seizure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the white weapon seized from him should not be attributed to him and that the sentence was too severe. The court rejected these claims as mere factual assertions lacking legal merit, confirming the lower court's decision on the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975; The appeal must be dismissed if the challenged assertions are merely factual or repetitive without raising new legal issues suitable for review at the level of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 719/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35910/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pietrofesa Giorgio nato a SALERNO il 31/01/1990 avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso espone, in tema di riferibilità all’imputato dell’arma bianca in sequestro, di negata lieve entità del fatto e di dosimetria della pena (quest’ultima ampiamente argomentata nella sua congruità), censure assertive, reiterative e di puro fatto, che non possono trovare cittadinanza nel giudizio di legittimità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5479/2025 Roma, lì, 10/02/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO