Ordinanza — n. 5476/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 705/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35708/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rezoagli Samuele nato a CALTAGIRONE il 06/12/1989 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5476/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 705/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35708/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rezoagli Samuele nato a CALTAGIRONE il 06/12/1989 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 705/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35708/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rezoagli Samuele nato a CALTAGIRONE il 06/12/1989 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso risulta proposto contro provvedimento (di diniego, a termine di adempimento peraltro scaduto, di rateizzazione della cauzione già imposta in sede di applicazione della sorveglianza speciale) ex se inoppugnabile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, potendo l’impugnazione essere presentata, nelle forme dell’appello, solo contestualmente a quella che investa direttamente la misura di prevenzione personale (da ultimo, Sez. 6, n. 39855 del 16/09/2015, Vollaro, Rv. 264654-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5476/2025 Roma, lì, 10/02/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO