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Ordinanza — n. 5475/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of defense counsel signature per procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5475/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the appellant rather than by a registered defense attorney. The court noted that the appellant failed to comply with the mandatory requirement for a special bar member's signature under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the petition without examining its merits and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, Code of Criminal Procedure; Art. 610, comma 5-bis, Code of Criminal Procedure: An appeal must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano with a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal defense counsel signature de plano dismissal Code of Criminal Procedure special bar member court costs fine procedural defect difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, Code of Criminal Procedure
Art. 613, comma 1, Code of Criminal Procedure
Art. 610, comma 5-bis, Code of Criminal Procedure
272010-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 696/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35668/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lella Nicola nato a GRUMO APPULA il 05/06/1991 avverso l'ordinanza del 16/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di Potenza Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5475/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO