Ordinanza — n. 5472/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 689/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35593/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ambrogio Alessandro nato a PALERMO il 13/07/1974 avverso l'ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5472/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 689/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35593/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ambrogio Alessandro nato a PALERMO il 13/07/1974 avverso l'ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 689/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35593/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ambrogio Alessandro nato a PALERMO il 13/07/1974 avverso l'ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si è conformato al principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto, la decisione di non inoltro o negata consegna può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo o delle immagini (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01); che della natura e consistenza dei suddetti elementi il medesimo Tribunale ha dato esauriente giustificazione nel caso di specie, al di là di taluni refusi nel testo chiaramente riconoscibili come tali, e le censure contenute nel ricorso si palesano in fatto, essendo volte a sindacare il giudizio di merito puntualmente motivato;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5472/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO