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Ordinanza — n. 5470/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against prison correspondence denial based on concrete security doubts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5470/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to forward a prisoner's correspondence. The Tribunal of Surveillance justified the denial by citing concrete elements suggesting the message content differed from its apparent text, relying on established case law regarding security concerns. The court ruled that the lower court's detailed factual justification precluded any review of the merits, thereby dismissing the procedural challenge.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 273/2000; In matters of prisoner correspondence control, a decision to withhold or deny delivery may be legitimately based on concrete elements reasonably raising doubt that the actual content differs from the apparent text.

Parole chiave

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prison correspondence control security concerns substantive review barred Tribunal of Surveillance inadmissible appeal censura costituzionale dissigillamento di atti membri della famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 273/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone
Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone
277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 686/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35590/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ambrogio Alessandro nato a PALERMO il 13/07/1974 avverso l'ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si è conformato al principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto, la decisione di non inoltro o negata consegna può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo o delle immagini (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01); che della natura e consistenza dei suddetti elementi il medesimo Tribunale ha dato esauriente giustificazione nel caso di specie, e le censure contenute nel ricorso si palesano in fatto, essendo volte a sindacare il giudizio di merito puntualmente motivato;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5470/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO