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Ordinanza — n. 5469/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prison correspondence control based on concrete evidence of potential deception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5469/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to forward a prisoner's correspondence. The Tribunal of Surveillance justified its decision by citing concrete elements suggesting the actual content differed from the apparent text, rather than relying solely on the written message. The court ruled that the Tribunal provided sufficient motivation based on these specific facts, rendering the appellant's arguments factually unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 27/2010; In matters of prisoner correspondence control, a decision to withhold or deny delivery may be legitimately based on concrete elements reasonably raising doubt that the actual content differs from the apparent text.

Parole chiave

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prison correspondence control Tribunale di sorveglianza concrete evidence of deception inadmissible appeal judicial review of merit diritto alla corrispondenza censura costituzionale illecita decodificazione di offerte in codice

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 27/2010

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone
Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone
277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 685/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35589/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ambrogio Alessandro nato a PALERMO il 13/07/1974 avverso l'ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si è conformato al principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto, la decisione di non inoltro o negata consegna può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo o delle immagini (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01); che della natura e consistenza dei suddetti elementi il medesimo Tribunale ha dato esauriente giustificazione nel caso di specie, al di là di taluni refusi nel testo chiaramente riconoscibili come tali, e le censure contenute nel ricorso si palesano in fatto, essendo volte a sindacare il giudizio di merito puntualmente motivato;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5469/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO